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Lussemburgo

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Tre categorie di licenza, un certificato di idoneità preliminare

Licenza annuale, licenza di ospite di tre giorni e licenza di servizio; la prima annuale richiede il certificato di idoneità alla caccia.

L'articolo 61 della legge del 25 maggio 2011 distingue tre categorie di licenze di caccia: la licenza annuale, la licenza di tre giorni detta licenza di ospite e la licenza di servizio. L'articolo 62 precisa che ogni licenza è strettamente personale, che la licenza annuale e quella di servizio valgono per un'annata venatoria e che la licenza di ospite copre tre giorni consecutivi. L'articolo 63 subordina il rilascio della licenza annuale alla presentazione di un estratto recente del casellario giudiziale, di un'attestazione assicurativa conforme all'articolo 66 e di una quietanza di pagamento dei diritti; per una prima licenza annuale si aggiunge un certificato di idoneità alla caccia valido. Tale certificato si ottiene, secondo l'articolo 59, dopo il superamento dell'esame di idoneità, aperto dai diciassette anni compiuti e soggetto a un diritto d'iscrizione fra 50 e 150 euro. L'articolo 60 consente al ministro di equiparare un certificato estero se le prove sono simili e se il Paese d'origine riconosce l'equivalenza del certificato lussemburghese. La licenza annuale vale su tutto il territorio nazionale.

Stagioni

Un'annata venatoria dal 1° aprile al 31 marzo

Un regolamento granducale fissa apertura e chiusura per specie, tipo, sesso e modalità di caccia, pubblicato almeno otto giorni prima.

L'articolo 9 della legge del 25 maggio 2011 fissa il quadro temporale: «L'année cynégétique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.» Le date stesse non figurano nella legge: un regolamento granducale determina, per un periodo dato e per tutto o parte del territorio, le date di apertura e di chiusura della caccia secondo la specie, il tipo o il sesso della selvaggina cacciabile e secondo ciascun modo e procedimento di caccia — nonché le misure di sicurezza da rispettare da parte dei cacciatori e dei terzi. Lo stesso articolo impone una garanzia di pubblicità: il regolamento che determina apertura e chiusura è pubblicato nel Mémorial almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo interessato. Durante il periodo di apertura nessuno può esercitare la caccia senza essere munito di una licenza valida. Occorre quindi verificare il regolamento in vigore per la stagione in corso, non fidarsi delle date dell'anno precedente.

Specie

La selvaggina definita da un allegato alla legge

Sono classificate selvaggina le specie elencate nell'allegato della legge, che ne è parte integrante e può essere modificato per regolamento.

L'articolo 8 della legge del 25 maggio 2011 definisce la selvaggina per rinvio: «Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l'annexe de la présente loi qui en fait partie intégrante.» Tale allegato può essere modificato con regolamento granducale, il che consente di adeguare l'elenco senza rivedere la legge. Lo stesso articolo assimila alla selvaggina gli animali nati da incroci fra specie classificate selvaggina e specie domestiche, a condizione che vivano allo stato selvatico. Figurare nell'allegato non significa essere cacciabili in permanenza: l'articolo 9 rimette al regolamento granducale il compito di fissare, specie per specie e talvolta per tipo o sesso, le date di apertura e di chiusura. La questione pratica si pone quindi in due tempi: la specie è classificata selvaggina, e il suo periodo è aperto per la stagione in corso e per la modalità di caccia prevista.

Armi e munizioni

Solo fucili e carabine, tiro a palla imposto sugli ungulati

Ogni altro mezzo è vietato, trappole e rapaci compresi; il tiro a palla è obbligatorio per cervo, capriolo, cinghiale, muflone e daino.

L'articolo 10 della legge del 25 maggio 2011 restringe rigorosamente i mezzi: «La chasse n'est autorisée qu'au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au piégeage et aux rapaces, sont interdits.» Lo stesso articolo impone il tiro a palla per la caccia alle specie cervo, capriolo, cinghiale, muflone e daino, e precisa il mezzo secondo la modalità: per la caccia all'aspetto e alla cerca è permesso solo il tiro a palla con arma a canna rigata; per la caccia in battuta è ammesso anche il tiro a palla con fucile a canna liscia. Un regolamento granducale determina le condizioni d'impiego. L'articolo 20 ne trae la conseguenza a valle: il divieto di trasportare, immettere sul mercato, vendere o acquistare si applica in ogni tempo alla selvaggina presa con mezzi proibiti.

Sicurezza

Caccia solo di giorno, misure fissate per regolamento

La caccia è consentita solo da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto; le misure di sicurezza spettano al regolamento granducale.

L'articolo 10 della legge del 25 maggio 2011 pone un limite orario netto: «La chasse n'est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil.» Questa finestra inquadra tutte le modalità di caccia, qualunque sia la selvaggina. Le regole di sicurezza vere e proprie non sono nella legge: l'articolo 9 affida allo stesso regolamento granducale che fissa apertura e chiusura il compito di determinare «les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers». Un regolamento granducale dedicato, modificato da ultimo il 1° dicembre 2017, precisa tali misure. Il cacciatore — e l'escursionista — devono quindi consultarlo, tanto più che queste prescrizioni riguardano esplicitamente anche i terzi presenti sul territorio di caccia.

Regolamentazione

Un diritto di caccia accessorio della proprietà, esercitato su lotti in affitto

La legge del 25 maggio 2011 lega il diritto di caccia al fondo non edificato; l'esercizio passa dall'affitto di lotti di caccia.

La caccia lussemburghese è retta dalla legge del 25 maggio 2011 relativa alla caccia. L'articolo 3 ne pone il principio: «Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier» — il diritto di caccia è accessorio inscindibile del diritto di proprietà su un fondo non edificato, rurale o forestale. L'articolo 2 assegna all'esercizio della caccia una finalità di interesse generale e di sviluppo sostenibile: contribuire alla continuità della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat, garantire le attività silvicole e agricole, permettere una gestione dei boschi vicina alla natura e prevenire i danni da selvaggina. In pratica il territorio è suddiviso in lotti di caccia il cui diritto è affittato: l'articolo 34 riserva la qualità di affittuario, per aggiudicazione pubblica o proroga del contratto, alle persone fisiche titolari di una licenza annuale lussemburghese valida che prestino cauzione per il canone. Un regolamento granducale stabilisce il capitolato tipo di tali affitti.