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Slovacchia

Regolamentazione

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Slovacchia: la bandita si riconosce anzitutto sui bisogni della selvaggina

L'autorità che riconosce una bandita guarda prima se la selvaggina vi trova cibo, riproduzione, movimento e quiete.

La legge slovacca sulla caccia (zákon č. 274/2009 Z. z.) fissa le condizioni per il mantenimento della diversità delle specie e di popolazioni sane di selvaggina che vive allo stato libero nonché dei loro biotopi naturali, il riconoscimento, la modifica e l'uso delle bandite, la gestione e la pianificazione venatorie, la protezione della caccia e della selvaggina, la nascita e la cessazione delle organizzazioni venatorie, l'organizzazione e le competenze della Camera slovacca della caccia, le condizioni di prelievo, il risarcimento dei danni e le competenze delle autorità. Il paragrafo 3 mette la selvaggina prima della geometria: per riconoscere una bandita, l'ufficio distrettuale considera in via prioritaria i bisogni vitali della selvaggina, affinché vi disponga di risorse adeguate di cibo naturale e d'acqua, di condizioni garantite di riproduzione e sviluppo naturali, e di condizioni di movimento, riparo e quiete. I confini devono poi essere netti sul terreno: coincidono se possibile con confini naturali o visibili, la bandita non deve contenere ostacoli pericolosi o insuperabili che impediscano alla selvaggina di muoversi liberamente, e le particelle riconosciute devono essere interamente comprese nella bandita.