Slovenia: il lovišče non scende sotto i 2000 ettari
Una bandita è una superficie continua che non può essere inferiore a 2000 ettari di superficie cacciabile.
L'articolo 8 della legge slovena sulla selvaggina e la caccia definisce il lovišče come una superficie terrestre e acquatica spazialmente continua, che non può essere inferiore a 2000 ettari di superficie cacciabile e che, viste le condizioni naturali e le altre condizioni del luogo, consente tre cose: una ripartizione e un'esecuzione razionali e coordinate delle misure e dei compiti pianificati nella zona di gestione venatoria; la costituzione dei mezzi destinati a risarcire ai proprietari fondiari i danni causati dalla selvaggina; e un monitoraggio e un controllo efficaci della gestione della selvaggina. I lovišča sono istituiti dal governo su proposta del ministro. Le basi tecniche della loro istituzione sono elaborate dall'Istituto, in collaborazione con le organizzazioni venatorie e di protezione della natura. Il governo può modificare i confini di un lovišče in casi precisi, segnatamente quando tagliano il confine di una zona di gestione venatoria o quando una netta separazione artificiale all'interno della bandita ostacola il passaggio degli animali.