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Spagna

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Ricercato

Normativa per tema

Permessi

Una licencia de caza rilasciata dalla comunità, previo esame

La licenza attesta il superamento dell'esame del cacciatore e il pagamento delle tasse; è personale e incedibile.

Il titolo venatorio spagnolo è rilasciato dalla comunità autonoma e non dallo Stato: non esiste una licenza nazionale unica. La Castiglia e León ne offre un esempio documentato. L'articolo 13 della legge 4/2021 definisce la licencia de caza come «el documento personal e intransferible que acredita que su titular» ha superato l'esame del cacciatore o ne è esente e ha pagato le tasse per praticare la caccia nella comunità. È rilasciata dalla Consejería previa verifica che il richiedente non sia interdetto dalla caccia per sentenza o sanzione definitiva; tipi di licenza, durata di validità e procedura sono fissati con ordinanza. L'articolo 14 precisa che l'esame consiste in prove di idoneità vertenti almeno sulla normativa venatoria, sulla distinzione delle specie cacciabili, sul corretto uso delle armi e degli altri mezzi di caccia e sulle misure di sicurezza e sanitarie. Esistono esenzioni, in particolare per chi abbia posseduto una licenza nei cinque anni precedenti il 15 marzo 2015 o superato un esame equivalente in un'altra comunità o in un altro Stato.

Stagioni

Periodi fissati da ciascuna comunità autonoma

La legge 42/2007 incarica le comunità di determinare terreni e date utili per ciascuna specie.

Non esiste un calendario venatorio nazionale spagnolo. L'articolo 65.2 della legge 42/2007 pone la regola: l'esercizio della caccia va regolato in modo da garantire la conservazione e lo sviluppo delle specie autorizzate, e «las Comunidades autónomas determinarán los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie» — le comunità autonome determinano i terreni e le acque dove tali attività possono svolgersi, nonché le date utili per ciascuna specie. In concreto ogni comunità pubblica ogni anno una orden de vedas, il provvedimento che fissa periodi, giornate di caccia e contingenti per la stagione a venire. Le date differiscono quindi da una comunità all'altra per la stessa specie, secondo le condizioni locali. Il cacciatore deve individuare la comunità di destinazione e poi il provvedimento in vigore per la stagione in corso.

Specie

Elenchi autonomi, delimitati dalla protezione nazionale ed europea

Le comunità dichiarano le specie cacciabili, senza mai poter riguardare le specie protette o vietate dall'Unione.

L'articolo 65.1 della legge 42/2007 fissa la regola di base: «La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.» In altri termini l'elenco è autonomo ma delimitato: una comunità può restringere, mai aprire oltre lo zoccolo protetto. L'articolo 65.3, lettera b, aggiunge un divieto generale e permanente: la caccia agli uccelli è vietata durante il periodo degli amori, della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli, nonché durante il tragitto di ritorno verso i luoghi di nidificazione per le specie migratrici. Infine possono essere commercializzate, vive o morte, solo le specie determinate per via regolamentare, in conformità alle convenzioni internazionali e al diritto dell'Unione.

Armi e munizioni

Il divieto dei procedimenti massivi o non selettivi

La legge 42/2007 vieta detenzione, uso e commercializzazione di ogni procedimento massivo o non selettivo, compresi quelli dell'allegato VII.

Il diritto spagnolo ragiona anzitutto per divieti di procedimento. L'articolo 65.3, lettera a, della legge 42/2007 vieta «la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales», in particolare quelli elencati nel suo allegato VII, nonché ogni procedimento che possa far scomparire localmente una specie o turbarne gravemente la tranquillità delle popolazioni. Sono espressamente considerati i procedimenti di cattura o uccisione e i mezzi di trasporto vietati dall'Unione europea, ripresi alle lettere a) e b) di tale allegato. Una deroga resta possibile in assenza di altra soluzione soddisfacente, ma a due condizioni cumulative rigorose. Le armi e i calibri ammessi specie per specie sono invece fissati dalla comunità autonoma: in Castiglia e León l'articolo 14 della legge 4/2021 annovera del resto «el correcto uso de las armas y otros medios de caza» fra le materie obbligatorie dell'esame.

Sicurezza

La sicurezza, materia d'esame e competenza autonoma

L'esame del cacciatore verte obbligatoriamente sulle misure di sicurezza; le regole sul terreno spettano a ciascuna comunità.

La sicurezza figura esplicitamente nel programma di accesso alla caccia. In Castiglia e León l'articolo 14.2 della legge 4/2021 impone che le prove di idoneità vertano almeno sulla normativa venatoria, sulla distinzione delle specie cacciabili, sul corretto uso delle armi e degli altri mezzi di caccia e su «las medidas de seguridad y sanitarias a adoptar durante la práctica de la caza» — le misure di sicurezza e sanitarie da adottare durante la pratica venatoria. Le regole applicabili sul terreno — distanze da rispettare, organizzazione e segnalazione delle battute, condizioni del tiro — sono fissate da ciascuna comunità autonoma nella propria legge sulla caccia e nei provvedimenti annuali, poiché è a questo livello che la competenza è esercitata. A ciò si aggiungono i divieti nazionali dell'articolo 65.3 della legge 42/2007. Chi arriva dall'estero deve quindi leggere la legge della comunità interessata prima di partire, senza affidarsi a un uso nazionale.

Regolamentazione

Una competenza delle comunità autonome, in un quadro nazionale

La Costituzione attribuisce la caccia alle comunità autonome; la legge 42/2007 impone loro uno zoccolo comune.

In Spagna la caccia è di competenza delle comunità autonome. L'articolo 148.1 della Costituzione elenca le materie che esse possono assumere e indica, al punto 11ª: «La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.» Le diciassette comunità hanno esercitato tale competenza e dispongono ciascuna di una propria legge sulla caccia. Non si tratta però di un vuoto nazionale: la legge 42/2007 sul patrimonio naturale e la biodiversità impone uno zoccolo comune. Il suo articolo 65 prevede che la caccia possa vertere solo sulle specie determinate dalle comunità autonome, dichiarazione che in nessun caso può riguardare le specie iscritte nel Listado de Especies en Régimen de Protección Especial né quelle vietate dall'Unione europea; aggiunge che l'esercizio va regolato in modo da garantire la conservazione e lo sviluppo delle specie autorizzate. Il cacciatore deve quindi leggere due livelli: la legge nazionale per i limiti, quella autonoma per l'applicazione.