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Il diritto di caccia segue la proprietà, la tassa segue il cacciatore

Il diritto di caccia spetta al proprietario fondiario; ogni cacciatore deve versare la tassa di gestione della selvaggina.

Il paragrafo 10 attribuisce il diritto di caccia al proprietario del fondo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Il diritto di caccia comprende quello di disporre della selvaggina raccolta, trovata morta o uccisa al di fuori della caccia. In caso di affitto agricolo il diritto di caccia spetta all'affittuario sul terreno affittato, salvo patto contrario. Disposizioni particolari disciplinano il diritto di caccia dei Sami. La legge impone poi al cacciatore tre oneri distinti: la tassa di gestione della selvaggina (viltvårdsavgift), una tassa per determinate categorie di selvaggina abbattuta e una tassa speciale per la selvaggina prelevata in violazione di una licenza. Le tasse della prima categoria alimentano il fondo di gestione della selvaggina (viltvårdsfonden). L'amministrazione tiene due registri distinti: il registro delle carte di caccia (jaktkortsregistret), che elenca le persone che hanno versato la tassa di gestione, e il registro dell'esame di caccia (jägarexamensregistret), destinato a facilitare il trattamento delle domande di detenzione di armi o munizioni. Su richiesta della polizia, l'agenzia per la protezione dell'ambiente comunica le prove superate nell'ambito dell'esame.