La sorveglianza venatoria e i suoi nove doveri
I guardiacaccia controllano il diritto di caccia, le armi, i cani, i periodi di protezione e l’obbligo del guinzaglio.
L'ordinanza basilese dettaglia i compiti dei guardiacaccia, che sorvegliano la propria bandita. Spettano loro segnatamente: il controllo del diritto di caccia; la sorveglianza dell'esercizio venatorio e della condotta conforme all'etica venatoria; la vigilanza sul rispetto dei periodi di protezione delle specie cacciabili; il controllo delle armi utilizzate e dei cani ammessi alla caccia; la sorveglianza della bandita contro i disturbi dovuti a un uso ricreativo eccessivo e a cani e gatti vaganti; il controllo del rispetto dell'obbligo del guinzaglio; l'abbattimento con colpo di grazia della selvaggina malata o ferita; il recupero degli animali trovati morti; e la verifica delle misure di prevenzione dei danni e delle recinzioni dei pascoli. La sorveglianza deve vietare alla caccia l'impiego di cani che non soddisfano le condizioni richieste ed è tenuta ad annunciare senza indugio al servizio specializzato ogni infrazione al diritto della fauna e della caccia di cui viene a conoscenza. La funzione è delimitata: può esercitarla chi è titolare del diritto di caccia nel cantone, chi può raggiungere la bandita entro un termine utile, chi è titolare di tale diritto da almeno tre anni e chi ne è fisicamente capace.