Sette condizioni, fra cui l'appartenenza a una società
Certificato d'idoneità, prova di precisione di tiro, assicurazione, passaporto venatorio valido — e l'appartenenza a una società di caccia.
Il § 12 KJSG elenca sette condizioni cumulative per esercitare la caccia: essere capaci di discernimento e maggiorenni, aver acquisito un certificato d'idoneità alla caccia riconosciuto, aver dimostrato la precisione di tiro, essere membro, ospite o guardiacaccia di una società di caccia, essere assicurati secondo le prescrizioni federali, non essere esclusi dalla caccia e possedere un passaporto venatorio valido. La quarta condizione sorprende chi viene da un cantone a patente: a Lucerna non si caccia da soli. Il legame con una società costituisce il diritto. Un ospite può cacciare nella bandita della società, ma solo in compagnia di un affittuario o su sua disposizione. Il Consiglio di Stato nomina una commissione d'esame, emana le disposizioni sulla formazione e sull'ottenimento del certificato e disciplina il riconoscimento dei certificati di altri cantoni e dell'estero. La prova di precisione di tiro va fornita in un impianto di tiro venatorio autorizzato o in occasione di un tiro ammesso dall'autorità. L'esclusione dalla caccia è pronunciata per almeno un anno e al massimo dieci, fra l'altro in caso di abbattimenti dichiarati falsamente.