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Periodi più corti del diritto federale

L'ordinanza restringe i periodi di caccia per sei specie e ammette le battute solo dal 1° ottobre al 15 dicembre.

L'ordinanza cantonale sulla caccia (SRL n. 725a) restringe, per sei categorie di selvaggina, i periodi che il diritto federale consentirebbe. Il capriolo maschio e la femmina di un anno si cacciano solo a palla, all'appostamento o alla cerca, dal 1° maggio al 30 settembre; dal 1° ottobre al 15 dicembre sono ammessi palla e pallini. La femmina adulta segue lo stesso regime, con la sola palla dal 1° al 30 settembre. Il capretto di capriolo si caccia dal 1° ottobre al 15 dicembre, la lepre comune dal 1° novembre al 15 dicembre, il camoscio dal 1° settembre al 15 dicembre e il cervo dal 1° agosto al 15 dicembre. Per il resto valgono i periodi di protezione e di caccia fissati dal diritto federale. Le battute — braccate e spinte — possono svolgersi solo dal 1° ottobre al 15 dicembre. Il servizio dell'agricoltura e del bosco può però autorizzarle prima del 1° ottobre e dopo il 15 dicembre, fuori dai periodi di protezione federali, per attuare il piano di abbattimento o regolare le popolazioni di cinghiali. Solo due eccezioni sfuggono al divieto di caccia notturna: l'appostamento invernale ai predatori e l'appostamento al cinghiale.