Quattro condizioni, e sei giorni all’anno per un ospite
18 anni, certificato d'idoneità, assicurazione e prova periodica di precisione di tiro; l'ospite può cacciare sei giorni per anno civile.
L'articolo 33 JG sangallese enuncia quattro condizioni cumulative: avere almeno 18 anni, disporre del certificato d'idoneità, essere assicurati per la caccia e aver fornito la prova periodica di precisione di tiro. Il certificato d'idoneità si ottiene superando l'esame di caccia (art. 30). Il governo disciplina l'esame per via d'ordinanza, il dipartimento nomina una commissione d'esame e può riconoscere del tutto o in parte altri esami di caccia e concludere accordi di reciprocità. In caso di dubbi rilevanti sull'idoneità venatoria, il servizio competente può ordinare la ripetizione totale o parziale dell'esame. Due eccezioni all'esigenza del certificato figurano all'articolo 34: la persona in formazione, per due anni consecutivi dal superamento delle prove di tiro, e l'ospite, al massimo sei giorni per anno civile. L'assicurazione segue il diritto federale ed è la società di caccia a controllarla. L'esclusione dalla caccia interviene di pieno diritto dopo determinate condanne penali o quando l'arma da caccia è stata sequestrata per un motivo d'impedimento ai sensi della legge federale sulle armi.