Passaporto o patente riconosciuti da Soletta
Il diritto di caccia dipende da un passaporto solettese valido o da una patente riconosciuta; l'ospite paga un supplemento per i danni.
Il § 10 della legge solettese è conciso: è titolare del diritto di caccia chi possiede un passaporto venatorio valido riconosciuto dal cantone di Soletta, oppure una patente riconosciuta. Il Consiglio di Stato disciplina per ordinanza le condizioni d'ottenimento del passaporto e il riconoscimento dei passaporti e delle patenti di altri cantoni. Quattro motivi comportano l'esclusione (§ 11): non soddisfare più le condizioni d'ottenimento del passaporto; non poter possedere, acquistare o portare armi; aver perso, per ritiro giudiziario ai sensi dell'articolo 20 LCP, il diritto di caccia per tutta la Svizzera; oppure averlo perso per il cantone di Soletta per ritiro amministrativo. L'esclusione non fonda alcuna pretesa risarcitoria. I passaporti sono soggetti a emolumento, tranne quello annuale per gli organi di sorveglianza. Per gli ospiti il Consiglio di Stato può aggiungere all'emolumento un supplemento per danni della selvaggina di al massimo 300 franchi. Un passaporto non utilizzato, o utilizzato solo in parte, non dà diritto ad alcun rimborso.