Regole di sicurezza fissate da ogni cantone
Il quadro federale pone principi generali; distanze di sicurezza, disciplina di tiro e battute restano consegne cantonali.
La sicurezza nella caccia rientra essenzialmente nella competenza dei cantoni, che definiscono le regole di comportamento sul terreno: abbigliamento visibile, distanze di sicurezza, disciplina di tiro e segnalazione durante le battute. Il quadro federale fissato dalla legge sulla caccia (LCP/JSG) e dalla sua ordinanza (OCP/JSV) pone i principi generali di protezione delle persone e della fauna non bersaglio, che i cantoni articolano poi secondo la propria pratica, a patente o ad affitto. Un cacciatore deve verificare sistematicamente, prima di ogni uscita, le consegne cantonali in vigore: giorni e orari autorizzati, uso di dispositivi luminosi o notturni, gestione dei cani e procedura di ricerca di un animale ferito. Le raccomandazioni generiche non sostituiscono mai il regolamento cantonale applicabile al luogo di caccia.