Una base federale di protezione, completata dai cantoni
La LCP/JSG e la sua ordinanza fissano il quadro di protezione delle specie; i cantoni designano riserve ed elenchi cacciabili.
La protezione delle specie cacciabili e non cacciabili si basa anzitutto sul diritto federale. La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP/JSG) e la sua ordinanza d'esecuzione (OCP/JSV) definiscono le specie protette, i periodi di protezione e gli strumenti di conservazione degli habitat, in particolare i distretti franchi federali e le riserve di uccelli acquatici. Una revisione di questo quadro è entrata in vigore il 1° febbraio 2025, rafforzando in particolare la considerazione dei corridoi e degli habitat faunistici. I cantoni completano poi questa base designando le proprie riserve e zone di tranquillità, e pubblicando gli elenchi delle specie cacciabili sul loro territorio, con eventuali quote o piani di abbattimento. Le sintesi specie per specie devono sempre basarsi sulla versione in vigore pubblicata da Fedlex, la piattaforma ufficiale del diritto federale, piuttosto che su un documento datato.