Anatre selvatiche: statuto federale di caccia
Le anatre selvatiche è una specie cacciabile ai sensi della legge federale sulla caccia, protetta dal 1° febbraio al 31 agosto; le date precise restano cantonali.
Le anatre selvatiche (Anatidae) figurano tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. o della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP, RS 922.0). Il diritto federale fissa per questa specie un periodo di protezione dal 1° febbraio al 31 agosto; al di fuori di questa finestra la caccia resta possibile con riserva del diritto cantonale. I Cantoni possono prolungare il periodo di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili sul loro territorio (art. 5 cpv. 4 LCP); previo consenso del dipartimento federale competente (DATEC) possono inoltre accorciare provvisoriamente tale periodo (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura, le zone di caccia ed eventuali contingenti dipendono quindi esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia. L'art. 5 cpv. 2 LCP protegge espressamente, tra le anatre selvatiche, l'oca selvatica, la tadorna, la casarca, lo smergo e il cigno, l'anatra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il quattrocchi d'Islanda e il fistone turco.
