Huntalis
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Camoscio

Caprino delle Alpi e del Giura, riconoscibile per le corna ricurve.

Camoscio adulto in riposo su una cengia rocciosa.
© Böhringer Friedrich · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

Normativa per giurisdizione

Svizzera

Camoscio: statuto federale di caccia

Il camoscio è una specie cacciabile secondo la legge federale sulla caccia, protetta dal 1° gennaio al 31 luglio; le date precise restano cantonali.

Il camoscio (Rupicapra rupicapra) figura tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. e della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0). Il diritto federale fissa per questa specie un periodo di protezione dal 1° gennaio al 31 luglio; al di fuori di questa finestra la caccia rimane possibile con riserva del diritto cantonale. I cantoni possono prolungare tale periodo di protezione o ridurre l'elenco delle specie cacciabili sul proprio territorio (art. 5 cpv. 4 LCP); con il previo assenso del dipartimento federale competente (DATEC), possono inoltre abbreviare temporaneamente tale periodo di protezione (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura, le zone di caccia e gli eventuali contingenti applicabili al camoscio dipendono quindi esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.