Camoscio: statuto federale di caccia
Il camoscio è una specie cacciabile secondo la legge federale sulla caccia, protetta dal 1° gennaio al 31 luglio; le date precise restano cantonali.
Il camoscio (Rupicapra rupicapra) figura tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. e della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0). Il diritto federale fissa per questa specie un periodo di protezione dal 1° gennaio al 31 luglio; al di fuori di questa finestra la caccia rimane possibile con riserva del diritto cantonale. I cantoni possono prolungare tale periodo di protezione o ridurre l'elenco delle specie cacciabili sul proprio territorio (art. 5 cpv. 4 LCP); con il previo assenso del dipartimento federale competente (DATEC), possono inoltre abbreviare temporaneamente tale periodo di protezione (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura, le zone di caccia e gli eventuali contingenti applicabili al camoscio dipendono quindi esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.
