Huntalis
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Capriolo

Piccolo cervide discreto, ampiamente diffuso in pianura e in montagna.

Capriolo maschio al margine del bosco.
© Warren Garst · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Normativa per giurisdizione

Svizzera

Capriolo: statuto federale di caccia

Il capriolo è una specie cacciabile secondo la LCP, protetta a livello federale dal 1° febbraio al 30 aprile.

Il capriolo (Capreolus capreolus) figura tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. d della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0). Il periodo di protezione federale va dal 1° febbraio al 30 aprile; al di fuori di questa finestra la caccia rimane possibile con riserva del diritto cantonale. I cantoni possono prolungare tale periodo di protezione o ridurre l'elenco delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4 LCP); con il previo assenso del dipartimento federale competente (DATEC), possono inoltre abbreviare temporaneamente tale periodo di protezione (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura e le modalità della caccia al capriolo dipendono esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.