Marmotta: statuto federale di caccia
La marmotta è una specie cacciabile secondo la LCP, protetta a livello federale dal 16 ottobre al 31 agosto.
La marmotta (Marmota marmota) figura tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. g della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0). Il periodo di protezione federale va dal 16 ottobre al 31 agosto; le modalità precise restano fissate da ciascun cantone. I cantoni possono prolungare tale periodo di protezione o ridurre l'elenco delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4 LCP); con il previo assenso del dipartimento federale competente (DATEC), possono inoltre abbreviare temporaneamente tale periodo di protezione (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura e i contingenti applicabili alla marmotta dipendono esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.
