Huntalis
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Stambecco

Grande caprino delle alte Alpi, reintrodotto in Svizzera all'inizio del XX secolo.

Stambecco delle Alpi su un pascolo calcareo fiorito.
© Cash4alex · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Normativa per giurisdizione

Svizzera

Stambecco: statuto federale particolare

Lo stambecco non è una specie cacciabile ai sensi dell'art. 5 LCP; è protetto di default, con un regime cantonale speciale di regolazione soggetto ad approvazione federale.

Lo stambecco (Capra ibex) non figura nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0). Rientra quindi di default tra le specie protette ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LCP. La legge prevede tuttavia un regime particolare all'art. 7a: i cantoni possono, con il previo assenso dell'Ufficio federale dell'ambiente, prevedere una regolazione delle popolazioni di stambecchi nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre, per proteggere i biotopi, conservare la diversità delle specie o prevenire un danno o un pericolo per l'uomo qualora risulti che misure di protezione ragionevoli non saranno sufficienti. Questa regolazione resta distinta dalla caccia ordinaria ai sensi dell'art. 5 LCP: le modalità precise, i numeri di capi da prelevare e le zone interessate sono stabiliti cantone per cantone, d'intesa con l'autorità federale, e vanno verificati presso il servizio cantonale competente.