Cipro: il muflone cipriota fa parte della fauna selvatica protetta
La legge del 2003 definisce la fauna selvatica come la selvaggina, gli uccelli selvatici, la volpe e l’agrino.
La legge cipriota 152(I)/2003 sulla protezione e la gestione degli uccelli selvatici e della selvaggina si apre con le definizioni. La fauna selvatica designa la selvaggina, gli uccelli selvatici, la volpe e l'agrino — ossia la specie Ovis orientalis ophion, il muflone di Cipro. È uccello selvatico ogni uccello che vive per natura allo stato selvatico, compresi gli uccelli cacciabili. La legge definisce con precisione anche i mezzi. L'arma da caccia è un'arma da fuoco lunga, imbracciata, ad anima liscia, o a una canna che può contenere una sola cartuccia in camera, o a due canne che possono contenerne una per camera, oppure un'arma ad aria compressa. Quest'ultima è definita come arma la cui canna ha superficie interna liscia o rigata, funziona ad aria compressa e lancia un proiettile di metallo, plastica o altra materia. Il Consiglio dei ministri può, con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale, vietare in aggiunta a qualsiasi periodo di chiusura il tiro, l'uccisione, l'inseguimento, la cattura, la vendita o l'esposizione alla vendita di qualsiasi specie di fauna selvatica durante un periodo fissato nel decreto; la violazione di tale decreto costituisce reato.