Croazia: la selvaggina è un bene d'interesse per la Repubblica
La legge dichiara la selvaggina bene d'interesse per la Repubblica di Croazia, sotto la sua particolare protezione.
La legge croata sulla caccia disciplina la gestione della bandita e della selvaggina. Tale gestione comprende l'allevamento, la protezione, la caccia e l'utilizzo della selvaggina e delle sue parti. La legge assegna a queste attività una funzione economica, turistica e ricreativa, e una funzione di protezione e conservazione della diversità biologica e dell'equilibrio ecologico degli habitat naturali, della selvaggina e della fauna e flora selvatiche. L'articolo 3 fissa lo statuto della selvaggina: è un bene d'interesse per la Repubblica di Croazia e gode della sua particolare protezione; l'istituzione delle bandite è dichiarata d'interesse per la Repubblica. L'articolo 4 fissa lo scopo: assicurare una gestione sostenibile delle popolazioni di selvaggina e dei loro habitat, in modo e in misura tali da migliorare durevolmente la vitalità delle popolazioni, la capacità produttiva degli habitat e la diversità biologica. La legge recepisce inoltre gli atti dell'Unione europea in materia, segnatamente la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.