Arma da fuoco obbligatoria, cane da riporto obbligatorio
La selvaggina può essere uccisa solo con arma da fuoco; a fucile su selvaggina non ungulata occorre un cane da riporto idoneo.
L'articolo 23 riduce i mezzi di abbattimento a uno solo: l'abbattimento o l'uccisione della selvaggina può avvenire solo con armi da fuoco. I rapaci e i gufi non possono essere impiegati per la caccia e la caccia non può svolgersi con richiami vivi. Il ministro dell'Ambiente stabilisce le regole di dettaglio sui tipi di armi e munizioni ammessi, sulla vendita di determinate munizioni e su quelle che non possono essere portate a caccia. L'articolo 24 pone un'esigenza che tocca l'etica quanto la tecnica: nella caccia con fucile ad anima liscia su selvaggina non ungulata, su terreni e da essi nonché nei canneti e nei giuncheti, occorre portare con sé un cane da riporto idoneo. Due divieti di mobilità chiudono il quadro: la caccia non può avvenire da veicoli a motore o aeromobili (articolo 25), né da imbarcazioni a motore su laghi e altre acque dolci (articolo 26). Il ministro può inoltre disciplinare le forme di caccia e vietarne alcune in zone determinate.