Danimarca: il diritto di caccia non si stacca dal fondo
La legge vuole popolazioni ricche di specie e di individui; il diritto di caccia non può essere venduto separatamente dal fondo.
La legge danese sulla caccia e la gestione della selvaggina persegue tre obiettivi enunciati al suo articolo 1: proteggere la selvaggina, in particolare nel periodo riproduttivo; assicurare la quantità e la qualità dei suoi habitat mediante la creazione di riserve faunistiche e con altri mezzi per istituire, ripristinare e proteggere tali habitat; e disciplinare la caccia in modo che si pratichi secondo principi ecologici ed etici, nel rispetto della protezione della selvaggina. L'articolo 20 pone una regola di proprietà che non si trova ovunque: il diritto di caccia del proprietario fondiario non può essere alienato separatamente né staccato durevolmente dal diritto di proprietà. Il proprietario può tuttavia cedere il diritto di caccia a terzi per una durata determinata, che non può superare i trent'anni per volta. In caso di cessione del diritto d'uso di un fondo o di una parte di esso, il diritto di caccia, nella misura in cui spetta al proprietario, si considera compreso nel diritto d'uso, salvo patto contrario. Il ministro dell'Ambiente può prevedere che la cessione del diritto di cacciare determinate specie valga solo per una durata determinata.