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Licenza di porto di fucile, abilitazione e assicurazione

Tre titoli cumulati: diciotto anni compiuti, licenza di porto di fucile per uso di caccia, polizza di responsabilità civile — dopo il superamento delle cinque prove.

L'esercizio della caccia in Italia presuppone più titoli distinti. L'art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992 riserva l'attività a chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi. L'art. 22 precisa la via d'accesso: la licenza è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza e il primo rilascio avviene dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, a seguito di esami pubblici dinanzi a una commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. L'esame verte su cinque materie — legislazione venatoria; zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; norme di pronto soccorso — e l'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque. Il cacciatore sceglie inoltre una forma di caccia esclusiva (art. 12, comma 5).