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Italia

Regolamentazione

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Fauna patrimonio dello Stato, territorio ripartito in ATC

La legge n. 157/1992 fa della fauna un patrimonio indisponibile dello Stato; la caccia è una concessione, il territorio è ripartito in ambiti territoriali di caccia.

La caccia italiana si fonda sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». L'articolo 1 pone un principio strutturante: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». La caccia non è dunque un diritto legato alla proprietà del suolo come in Germania, ma una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che ne posseggano i requisiti di legge (art. 12, comma 1). Il territorio è organizzato dalle regioni, che ripartiscono lo spazio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC), di dimensioni subprovinciali e delimitati possibilmente da confini naturali (art. 14). Le regioni adottano poi il calendario e il regolamento di ciascuna stagione.