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Italia

Sicurezza

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Distanze di sicurezza fissate dalla legge

Cento metri dalle abitazioni, cinquanta da strade e ferrovie, centocinquanta metri per un tiro diretto verso un fabbricato.

L'art. 21 della legge n. 157/1992 pone divieti, molti dei quali sono regole di sicurezza numeriche valide in tutta Italia. È vietato l'esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali. È altresì vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di tali fabbricati. È infine vietato cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione. Lo stesso articolo vieta l'esercizio venatorio nei giardini e parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché nei parchi nazionali e regionali e nelle riserve naturali.