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Un quadro nazionale, un calendario regionale entro il 15 giugno

Le regioni pubblicano il calendario entro il 15 giugno; i termini devono restare fra il 1° settembre e il 31 gennaio.

L'Italia non ha date uniformi: la legge n. 157/1992 fissa un quadro, le regioni adottano il calendario. L'art. 18 elenca le specie cacciabili per fasce di date — dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, al 31 gennaio, dal 1° ottobre al 30 novembre, o dal 1° ottobre al 31 gennaio per il cinghiale. Le regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, indicando per ciascuna specie il numero massimo giornaliero di capi e l'orario dell'attività venatoria, previa acquisizione dei pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dai quali possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Possono modificare i termini dell'art. 18 per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori; i termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata dal 1° agosto. Un posticipo oltre tale limite, non oltre la prima decade di febbraio, richiede il preventivo parere dell'ISPRA, al quale le regioni devono uniformarsi.