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Lituania

Regolamentazione

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Lituania: mille ettari continui per unità di caccia

Un'unità di territorio venatorio deve coprire almeno 1000 ettari continui, salvo eccezioni scientifiche o piscicole.

La legge lituana sulla caccia (Nr. IX-966 del 20 giugno 2002) ha per oggetto di stabilire i rapporti sociali legati alla protezione della fauna cacciabile presente sul territorio della Repubblica di Lituania e al suo uso razionale. L'articolo 8 fissa l'unità di gestione. Le unità di territorio venatorio sono costituite e i loro confini modificati secondo i principi della pianificazione venatoria, assicurando una gestione razionale delle popolazioni di animali cacciabili, la loro adeguata protezione, una caccia ordinata e sicura, ed evitando che gli animali causino danni rilevanti alle attività economiche umane. La regola di superficie è cifrata: un'unità di territorio venatorio deve comprendere almeno 1000 ettari di territori venatori continui. Sono previste solo due eccezioni: unità più piccole possono essere costituite su proposta del ministero dell'Ambiente a fini scientifici e didattici, o su proposta del ministero dell'Agricoltura sui territori di stagni piscicoli. Il ministero dell'Ambiente approva i criteri di continuità e le esigenze relative ai confini delle unità.