Un diritto di caccia accessorio della proprietà, esercitato su lotti in affitto
La legge del 25 maggio 2011 lega il diritto di caccia al fondo non edificato; l'esercizio passa dall'affitto di lotti di caccia.
La caccia lussemburghese è retta dalla legge del 25 maggio 2011 relativa alla caccia. L'articolo 3 ne pone il principio: «Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier» — il diritto di caccia è accessorio inscindibile del diritto di proprietà su un fondo non edificato, rurale o forestale. L'articolo 2 assegna all'esercizio della caccia una finalità di interesse generale e di sviluppo sostenibile: contribuire alla continuità della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat, garantire le attività silvicole e agricole, permettere una gestione dei boschi vicina alla natura e prevenire i danni da selvaggina. In pratica il territorio è suddiviso in lotti di caccia il cui diritto è affittato: l'articolo 34 riserva la qualità di affittuario, per aggiudicazione pubblica o proroga del contratto, alle persone fisiche titolari di una licenza annuale lussemburghese valida che prestino cauzione per il canone. Un regolamento granducale stabilisce il capitolato tipo di tali affitti.