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Lussemburgo

Regolamentazione

Contenuto di questo tema

Un diritto di caccia accessorio della proprietà, esercitato su lotti in affitto

La legge del 25 maggio 2011 lega il diritto di caccia al fondo non edificato; l'esercizio passa dall'affitto di lotti di caccia.

La caccia lussemburghese è retta dalla legge del 25 maggio 2011 relativa alla caccia. L'articolo 3 ne pone il principio: «Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier» — il diritto di caccia è accessorio inscindibile del diritto di proprietà su un fondo non edificato, rurale o forestale. L'articolo 2 assegna all'esercizio della caccia una finalità di interesse generale e di sviluppo sostenibile: contribuire alla continuità della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat, garantire le attività silvicole e agricole, permettere una gestione dei boschi vicina alla natura e prevenire i danni da selvaggina. In pratica il territorio è suddiviso in lotti di caccia il cui diritto è affittato: l'articolo 34 riserva la qualità di affittuario, per aggiudicazione pubblica o proroga del contratto, alle persone fisiche titolari di una licenza annuale lussemburghese valida che prestino cauzione per il canone. Un regolamento granducale stabilisce il capitolato tipo di tali affitti.