Caccia solo di giorno, misure fissate per regolamento
La caccia è consentita solo da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto; le misure di sicurezza spettano al regolamento granducale.
L'articolo 10 della legge del 25 maggio 2011 pone un limite orario netto: «La chasse n'est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil.» Questa finestra inquadra tutte le modalità di caccia, qualunque sia la selvaggina. Le regole di sicurezza vere e proprie non sono nella legge: l'articolo 9 affida allo stesso regolamento granducale che fissa apertura e chiusura il compito di determinare «les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers». Un regolamento granducale dedicato, modificato da ultimo il 1° dicembre 2017, precisa tali misure. Il cacciatore — e l'escursionista — devono quindi consultarlo, tanto più che queste prescrizioni riguardano esplicitamente anche i terzi presenti sul territorio di caccia.