La selvaggina definita da un allegato alla legge
Sono classificate selvaggina le specie elencate nell'allegato della legge, che ne è parte integrante e può essere modificato per regolamento.
L'articolo 8 della legge del 25 maggio 2011 definisce la selvaggina per rinvio: «Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l'annexe de la présente loi qui en fait partie intégrante.» Tale allegato può essere modificato con regolamento granducale, il che consente di adeguare l'elenco senza rivedere la legge. Lo stesso articolo assimila alla selvaggina gli animali nati da incroci fra specie classificate selvaggina e specie domestiche, a condizione che vivano allo stato selvatico. Figurare nell'allegato non significa essere cacciabili in permanenza: l'articolo 9 rimette al regolamento granducale il compito di fissare, specie per specie e talvolta per tipo o sesso, le date di apertura e di chiusura. La questione pratica si pone quindi in due tempi: la specie è classificata selvaggina, e il suo periodo è aperto per la stagione in corso e per la modalità di caccia prevista.