Il divieto dei procedimenti massivi o non selettivi
La legge 42/2007 vieta detenzione, uso e commercializzazione di ogni procedimento massivo o non selettivo, compresi quelli dell'allegato VII.
Il diritto spagnolo ragiona anzitutto per divieti di procedimento. L'articolo 65.3, lettera a, della legge 42/2007 vieta «la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales», in particolare quelli elencati nel suo allegato VII, nonché ogni procedimento che possa far scomparire localmente una specie o turbarne gravemente la tranquillità delle popolazioni. Sono espressamente considerati i procedimenti di cattura o uccisione e i mezzi di trasporto vietati dall'Unione europea, ripresi alle lettere a) e b) di tale allegato. Una deroga resta possibile in assenza di altra soluzione soddisfacente, ma a due condizioni cumulative rigorose. Le armi e i calibri ammessi specie per specie sono invece fissati dalla comunità autonoma: in Castiglia e León l'articolo 14 della legge 4/2021 annovera del resto «el correcto uso de las armas y otros medios de caza» fra le materie obbligatorie dell'esame.