Una competenza delle comunità autonome, in un quadro nazionale
La Costituzione attribuisce la caccia alle comunità autonome; la legge 42/2007 impone loro uno zoccolo comune.
In Spagna la caccia è di competenza delle comunità autonome. L'articolo 148.1 della Costituzione elenca le materie che esse possono assumere e indica, al punto 11ª: «La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.» Le diciassette comunità hanno esercitato tale competenza e dispongono ciascuna di una propria legge sulla caccia. Non si tratta però di un vuoto nazionale: la legge 42/2007 sul patrimonio naturale e la biodiversità impone uno zoccolo comune. Il suo articolo 65 prevede che la caccia possa vertere solo sulle specie determinate dalle comunità autonome, dichiarazione che in nessun caso può riguardare le specie iscritte nel Listado de Especies en Régimen de Protección Especial né quelle vietate dall'Unione europea; aggiunge che l'esercizio va regolato in modo da garantire la conservazione e lo sviluppo delle specie autorizzate. Il cacciatore deve quindi leggere due livelli: la legge nazionale per i limiti, quella autonoma per l'applicazione.