Elenchi autonomi, delimitati dalla protezione nazionale ed europea
Le comunità dichiarano le specie cacciabili, senza mai poter riguardare le specie protette o vietate dall'Unione.
L'articolo 65.1 della legge 42/2007 fissa la regola di base: «La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.» In altri termini l'elenco è autonomo ma delimitato: una comunità può restringere, mai aprire oltre lo zoccolo protetto. L'articolo 65.3, lettera b, aggiunge un divieto generale e permanente: la caccia agli uccelli è vietata durante il periodo degli amori, della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli, nonché durante il tragitto di ritorno verso i luoghi di nidificazione per le specie migratrici. Infine possono essere commercializzate, vive o morte, solo le specie determinate per via regolamentare, in conformità alle convenzioni internazionali e al diritto dell'Unione.